Ci sono dei requisiti per diventare imprenditore agricolo?
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La figura dell’imprenditore agricolo professionale nella normativa statale è stata introdotta dal Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99.
L’IAP rientra nella categoria degli imprenditori a tutti gli effetti e per questo la sua legislazione fa capo all’articolo 2082 del Codice civile, con la sola differenza del comparto produttivo in cui lavora e nelle modalità operative in cui è richiesta un gran quantitativo di tempo e di utile economico.
Alle Regioni il compito di accertare che l’imprenditore agricolo abbia i seguenti requisiti:
- Adeguate conoscenze e competenze professionali, unite al rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale, d’igiene e benessere degli animali, come stabilito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento della Comunità Europea n. 1257 del 1999. Il requisito di capacità professionale è desunto nel caso il soggetto abbiamo almeno tre anni di attività agricola documentati, con partita IVA come titolare dell’azienda o iscrizione all’INPS per la previdenza agricola. Oppure abbia conseguito una laurea in scienze agrarie, veterinaria o un diploma agrario. In mancanza di queste condizioni l’accertamento delle conoscenze viene fatto dalla Commissione provinciale capacità professionali, composta da funzionari delle Strutture territoriali della Direzione Regionale Agricoltura e da delegati delle Organizzazioni Professionali Agricole.
- Dedizione alle attività lavorative agricole per un totale del 50% del proprio tempo di lavoro. Attività che devono rigorosamente rientrare nell’elenco stabilito all’articolo 2135 del Codice civile: coltivazione del fondo, bosco, acque dolci, salmastre o marine, selvicoltura, allevamento di animali e attività legate alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalle attività agricole primarie.
- Introiti dalle attività agricole che corrispondano almeno al 50% del proprio reddito globale di lavoro. Percentuale che viene ridotta al 25% nel caso l’imprenditore agricolo si trovi a operare in zone svantaggiate, che possono essere zone montane, o zone per le quali è necessario un lavoro di conversione e salvaguardia dell’ambiente naturale (in caso di terre poco adatte alla coltivazione e con scarse potenzialità produttive), o zone minacciate di spopolamento di popolazioni fortemente dipendenti dall’attività agricola locale.
Requisiti imprenditore agricolo
Come detto, le Regioni hanno il compito di accertarsi che il soggetto sia in possesso di tutti i requisiti, fatta eccezione per il Veneto, il cui compito è stato delegato, con legge regionale del 9 novembre 2001, n.31, dalla Regione all’ Agenzia veneta dei pagamenti (AVEPA), che nata come organismo pagatore si è vista delegare da parte della Regione molteplici funzioni di gestione di strumenti finanziari regionali a sostegno delle imprese.
Proprio l’AVEPA ha predisposto un modello informatico per la compilazione delle domande di rilascio del riconoscimento, denominato IAP, che deve essere presentato allo sportello unico agricolo della stessa AVEPA oppure al CAA mandatario che gestisce i fascicoli aziendali.
In seguito alla presentazione della domanda verrà fatta un’analisi dei parametri reddituali e sulle percentuali di tempo dedicate alle attività agricole per stabilire se sono previste le condizioni di rilascio della qualifica.
Nel caso dal primo controllo non siano soddisfatti i requisiti, il richiedente può reclamare la sua condizione di extra ordinarietà aziendale presentando un conto economico aziendale e relazione tecnica redatta da un professionista agroforestale con documentazione a supporto.
Nel frattempo, ottiene una certificazione temporanea che attesta la presentazione della domanda e, in caso di inammissibilità dopo il nuovo controllo, l’impegno per il raggiungimento, nei successivi tre anni, dei requisiti minimi richiesti. Se entro i termini ha raggiunto i requisiti può ottenere la qualifica.
A fini previdenziali e assistenziali anche l’INPS fornisce definizioni proprie nel riconoscimento della figura dell’imprenditore agricolo professionale e dell’inquadramento dei datori di lavoro che operano dell’ambito dell’agricoltura, selvicoltura, acquacoltura ed allevamento di animali con attività connesse.
Nel caso di società, cooperative e società di capitali, valgono le stesse condizioni fintantoché le attività esercitate siano esclusivamente attività agricole, stabilite all’articolo 2135 del Codice civile.
Altra condizione essenziale è che un numero minimo di soci (diverso in base alla tipologia della società) deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (quindi deve avere conoscenze professionali nel campo, tempo dedicato ad attività agricola e reddito da lavoro agricolo nei minimi richiesti) e che il soggetto sia iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura, come previsto dall’articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 101/05.
Nello specifico: è sufficiente che un solo socio abbia la qualifica IAP, se si parla di società semplici e in nome collettivo; un socio accomandatario nel caso di società in accomandita semplice; è invece richiesta la qualifica ad almeno un amministratore per le cooperative e per le società di capitali; infine, nel caso di società cooperativa la qualifica deve averla un amministratore che è anche socio. Inoltre, la normativa stabilisce che il soggetto che è socio e amministratore di più società può far valere la sua qualifica IAP ad una sola e unica società.
Va fatta un’analisi più approfondita riguardo il requisito del tempo minimo di lavoro dedito all’azienda agricola.
Questo dev’essere valutato sulla base del tempo investito dall’imprenditore nelle attività extra-agricole, il cui calcolo è standardizzato tramite delle tabelle. Di conseguenza l’imprenditore agricolo, che vorrà essere riconosciuto come figura professionale, dovrà presentare all’Ente competente una scheda aziendale, il cui modello è approvato dalla Regione, in cui ha indicato le attività lavorative praticate, agricole ed extra-agricole.
Proprio per queste ultime, parlando in unità lavorativa uomo (Ulu: parametro che misura il fabbisogno di lavoro all’interno di un’azienda, che in agricoltura è pari a 287 giornate da 8 ore) il limite massimo è di di 115 giornate da 8 ore, al di sopra delle quali il soggetto non può essere preso in considerazione per l’IAP. Dato valido per imprenditori agricoli che operano in zone non svantaggiate.
Mentre per quelle svantaggiate il limite è leggermente più alto: 172,5 giornate lavorative in un anno. In entrambi i casi l’azienda deve avere un’estensione sufficiente a permette almeno 104 giornate in un anno, di lavoro convenzionale, al solo esercizio di attività agricole.
Ultima analisi per il requisito del reddito di lavoro minimo che, come si è detto, è stabilito al 50% per le attività agricole in zone non svantaggiate e al 25% in zone svantaggiate.
Come è calcolato?
Tramite una scheda di calcolo, il cui modello è stato approvato dalla Regione, e la cui compilazione è fatta sulla base delle documentazioni fiscali e contabili dell’azienda: si parla quindi di bilanci aziendali, dichiarazioni IVA e IRAP, fatture e autofatture ecc… Vanno escluse nel conteggio le pensioni, le indennità e redditi percepiti per l’espletamento di cariche pubbliche (per associazioni e altri enti agricoli).