L’apertura di una nuova azienda nel 2025 comporta obblighi immediati in materia di sicurezza sul lavoro che vanno affrontati con estrema attenzione, pena sanzioni severe che possono arrivare fino alla sospensione dell’attività imprenditoriale.
Ogni imprenditore che assume anche un solo dipendente deve predisporre una serie di documenti obbligatori e nominare specifiche figure professionali entro scadenze ben precise stabilite dal D.Lgs. 81/08.
In questo articolo analizziamo tutti gli adempimenti obbligatori per la sicurezza, dalle tempistiche per la redazione del DVR alle sanzioni previste, fornendo una guida completa per evitare costose violazioni normative.
Il Documento di Valutazione dei Rischi: quando va redatto e cosa deve contenere
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta l’adempimento fondamentale per ogni nuova azienda con almeno un dipendente, collaboratore, tirocinante o socio lavoratore, e deve essere redatto dal datore di lavoro entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, anche se la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente, prima ancora di far accedere i lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il DVR deve contenere obbligatoriamente l’anagrafica aziendale completa, l’organigramma del servizio di prevenzione con i nominativi di RSPP, Medico Competente e RLS, la valutazione di tutti i rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione adottate, e un programma di miglioramento con tempi e responsabilità chiaramente definiti, il tutto con data certa attestata dalle firme di tutte le figure coinvolte.
L’aggiornamento del documento deve avvenire entro 30 giorni da modifiche significative del processo produttivo, introduzione di nuove attrezzature, cambiamenti organizzativi o dopo infortuni rilevanti, mentre per rischi specifici come quello chimico o cancerogeno sono previste scadenze periodiche rispettivamente di 4 e 3 anni.
Figure obbligatorie della sicurezza: nomina di RSPP, RLS e Medico Competente
La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un obbligo non delegabile del datore di lavoro che deve essere assolto immediatamente all’avvio dell’attività, scegliendo tra un consulente esterno, un dipendente interno adeguatamente formato o, nei casi previsti dalla legge, assumendo personalmente l’incarico dopo aver frequentato il corso DL-RSPP che prevede una formazione specifica di cui parleremo in seguito.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non è una nomina del datore di lavoro ma un diritto dei lavoratori che lo eleggono direttamente (aziende fino a 15 dipendenti) o tramite rappresentanze sindacali, e qualora non venga eletto, l’azienda deve versare un contributo annuale pari a 2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore al fondo INAIL che provvederà ad assegnare un RLST territoriale, mentre l’RLS eletto deve ricevere una formazione di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 o 8 ore secondo le dimensioni aziendali.
Il Medico Competente deve essere nominato solo quando la valutazione dei rischi evidenzia la presenza di mansioni che richiedono sorveglianza sanitaria obbligatoria (esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione carichi), e dovrà effettuare visite preventive prima dell’assunzione, visite periodiche secondo il protocollo sanitario, e visite al rientro dopo assenze superiori a 60 giorni consecutivi, collaborando inoltre con il datore di lavoro e l’RSPP nella redazione del DVR.
Formazione obbligatoria dei lavoratori: corsi, tempistiche e nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore il 27 maggio 2025, ha rivoluzionato la formazione sulla sicurezza stabilendo che tutti i lavoratori devono ricevere la formazione prima o al momento dell’assunzione, eliminando definitivamente la finestra dei 60 giorni precedentemente prevista, con un percorso che comprende 4 ore di formazione generale valide per sempre più 4-12 ore di formazione specifica secondo il livello di rischio aziendale (basso, medio, alto).
Una novità assoluta del 2025 riguarda i datori di lavoro, che ora devono obbligatoriamente frequentare un corso base di sicurezza di 16 ore suddiviso in modulo giuridico-normativo e modulo gestionale. Per chi intende approfondire, consigliamo un corso per datore di lavoro completo e aggiornato, disponibile in modalità e-learning (totalmente online), il sito di riferimento è Corsisicurezza.it, e dispone anche del Modulo aggiuntivo di 6 ore per i titolari delle aziende che lavorano all’interno dei cantieri.
Mentre per chi intende svolgere direttamente i compiti di RSPP sono previste ulteriori 8 ore di modulo comune più ore aggiuntive variabili da 12 a 16 secondo il codice ATECO dell’attività.
L’aggiornamento della formazione deve avvenire ogni 5 anni con 6 ore per i lavoratori (ridotte a 3 anni nel settore edile per effetto del CCNL), mentre preposti e dirigenti devono seguire percorsi formativi specifici rispettivamente di 12 ore con aggiornamenti biennali per i primi e quinquennali per i secondi, e tutti i corsi devono concludersi con un test finale.
Sanzioni per mancato rispetto degli adempimenti: arresto, ammende e sospensione attività
L’omessa redazione del DVR costituisce una delle violazioni più gravi in materia di sicurezza sul lavoro, punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, mentre per il DVR incompleto o non aggiornato le sanzioni variano da 1.096 a 4.384 euro, con la possibilità per gli organi di controllo di disporre l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione.
Le sanzioni per la mancata nomina delle figure della sicurezza sono altrettanto severe: fino a 6.000 euro per l’omessa nomina del RSPP, arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per la mancata formazione dei lavoratori, arresto fino a 6 mesi per la mancata fornitura dei DPI, e ammende da 1.644 a 6.576 euro per l’omessa nomina del Medico Competente quando richiesto dalla valutazione dei rischi.
Dal 1° luglio 2023 tutte le sanzioni amministrative sono state rivalutate del 15,9% per effetto dell’adeguamento all’inflazione, e particolare attenzione va posta alle violazioni che comportano la sospensione automatica dell’attività: presenza di lavoro nero superiore al 20% dei lavoratori presenti, mancata elaborazione del Piano di Emergenza, assenza di formazione e addestramento del personale, con l’aggravante che per aziende con oltre 200 dipendenti o operanti in settori ad alto rischio le sanzioni prevedono sempre l’arresto del datore di lavoro.