Fulcro fondamentale del settore agricolo è il coltivatore diretto, o piccolo imprenditore agricolo, e cioè il piccolo imprenditore che si occupa della coltivazione di fondi o allevamento di bestiame, con relative attività annesse, e che esercita un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.
Quali sono i requisiti necessari per ottenere la qualifica di coltivatore diretto?
Fondamentale è che il coltivatore diretto contribuisca al fabbisogno lavorativo aziendale per almeno un terzo del fabbisogno totale annuo occorrente all’azienda e con un minimo di 104 giornate di lavoro annue.
Inoltre l’attività dovrà essere la principale fonte di reddito e dovrà essere svolta in modo abituale occupando la maggior parte del tempo di lavoro.
In caso il soggetto eserciti più attività contemporaneamente bisognerà che sia valutata l’effettiva prevalenza delle attività agricole sulle altre attività e dovrà essere calcolata la percentuale di reddito ricavato rispetto al proprio capitale.
Infine, è stabilito che il coltivatore diretto debba essere impegnato personalmente nell’impresa, in modo che il suo lavoro o quello dell’eventuale nucleo familiare che coopera sia prevalente rispetto al lavoro di eventuali collaboratori. Differenza questa sostanziale rispetto un imprenditore agricolo professionale che si avvale di manodopera salariata.
Diritto di prelazione
Altra diversificazione con l’imprenditore agricolo professionale è il diritto di prelazione. Un’agevolazioni che viene concessa al solo possessore della qualifica di coltivatore diretto in caso di acquisto di terreni agricoli. Agevolazione concessa per favorire l’acquisto a chi effettivamente coltiva il fondo o lo usa per l’allevamento.
Nello specifico il coltivatore o allevatore che conduce in affitto il terreno offerto in vendita dal proprietario, da almeno 24 mesi, ha diritto a essere preferito nella compravendita. Qualora il terreno non è affittato ad un coltivatore diretto allora il diritto di prelazione passa al coltivatore diretto che possiede terreni confinanti.
Con la riforma del 2014 è stato esteso il diritto di prelazione anche alle aziende agricole in cui almeno la metà dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
C’è da aggiungere che con un decreto legislativo del 25.08.2016 questo diritto è stato esteso anche agli imprenditori agricoli professionali, che hanno regolare iscrizione alla previdenza agricola, che siano proprietari di terreni confinanti a quello messo in vendita, ma solo fintantoché non ci siano coltivatori diretti con un reale diritto sul fondo offerto.
Piccola proprietà contadina
Sempre in relazione all’acquisto dei terreni esiste un’agevolazione fiscale chiamata ‘piccola proprietà contadina’. Un regime di favore che può essere sfruttato nel trasferimento a titolo oneroso di fondi e relative pertinenze agricole e che comporta diversi benefici nel piano fiscale.
Innanzitutto le imposte di registro e quelle ipotecarie sono fissate a 200 €, a differenza degli altri casi in cui vanno proporzionate a delle aliquote prefisse, con imposte di registro pari al 15%.
Si ha poi un’imposta catastale stabilita all’1%, che solitamente è pari a 50 € per ogni imposta catastale. Per quanto riguarda l’imposta di bollo sull’atto di compravendita c’è totale esenzione. Si prevede infine che le spese notarili sulla compravendita vengano ridotte del 50%.
La piccola proprietà contadina è, a differenza del diritto di prelazione, un’agevolazione concessa anche agli imprenditori agricoli professionali e alle società agricole in generale.
Sarà però necessario per tutti i soggetti agevolati essere iscritti all’apposita gestione previdenziale agricola presso l’Inps, fornendone anche prova al notaio.
Risulta fondamentale la verifica di due condizioni che comportano la decadenza di questa agevolazione.
La prima riguarda ’interruzione della coltivazione del fondo entro i 5 anni dall’acquisto del terreno e la seconda la cessione intenzionale del fondo entro i 5 anni dall’acquisto. Se si verifica una delle due condizioni decade la piccola proprietà contadina e viene immediatamente applicata una maggiore imposta di registro pari al 9%.
Status di piccolo imprenditore
Il coltivatore diretto, come si è accennato, fa parte della categoria dei piccoli imprenditori. Categoria disciplinata all’art 2083 del Codice civile in cui rientrano oltre ai coltivatori diretti e allevatori anche artigiani e piccoli commercianti.
Precedentemente nella legge fallimentare del regio decreto n. 267 del 1942 si considerava piccolo imprenditore la figura professionale che esercitava attività commerciale con reddito inferiore al minimo imponibile.
La riforma del 2006 ha poi modificato la definizione inserendo dei parametri di esclusione. Infatti non sono considerati piccoli imprenditori coloro che hanno effettuato investimenti per un capitale superiore al 300.000 € e imprenditori che hanno un ricavo lordo, negli ultimi 3 anni, superiore ai 200.000 €.
Il coltivatore diretto, come per gli altri piccoli imprenditori, quali artigiani, piccoli commercianti, e professionisti prevalentemente autonomi o con azienda a gestione familiare, è esonerato dalla tenuta delle scritture dei movimenti economici e finanziari della propria azienda.
Come piccolo imprenditore può richiedere l’ iscrizione al Registro delle imprese, in una sezione speciale del registro, con la qualifica sia di piccolo imprenditore che di coltivatore diretto, così da certificare la propria impresa ed avere pubblicità notificata.
Nel caso si tratta d’impresa individuale ha poi l’obbligo di iscriversi alla Camera di Commercio e per questo sui ricavi non è applicata nessuna ritenuta d’acconto, mentre se è lavoratore autonomo non è obbligato all’iscrizione ma sarà soggetto alla ritenuta d’acconto.
Infine il piccolo imprenditore non può essere posto a fallimento e ad altre procedure concorsuali a cui invece è soggetto l’imprenditore commerciale.
Bonus agricoltura 2020
Tra le misure previste dalla Legge del Bilancio 2020 è stato approvato un bonus nel settore agricoltura per sostenere le imprese agricole.
Il bonus agricoltura 2020 prevede per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli l’esonero totale del pagamento dei contributi Inps per due anni e una proroga esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari.
Requisiti necessari per rientrare nel regime di agevolazione sono l’iscrizione alla previdenza agricola e l’età non superiore ai 40 anni. Per le aziende agricole condotte da imprenditrici sono previsti mutui a tasso zero fino a 300.000 €, con durata massima di 15 anni.
Ancora attiva è poi la possibilità di usufruire di contratti di affiancamento con un agricoltore, imprenditore o coltivatore diretto, over 65.
Possibilità data ai giovani compresi tra i 18 e i 40 anni che consente di diventare apprendista del professionista più anziano al fine di imparare il mestiere. Ha durata massima di 3 anni e c’è possibilità di ripartire i guadagni con una percentuale compresa tra il 30% e il 50%.