Calcolo del fabbisogno giornate lavorative in agricoltura

In molte situazioni, le aziende agricole scontano la difficoltà di procedere al calcolo del fabbisogno effettivo di giornate lavorative che deriva dalle colture applicate, sulla base delle tabelle ettaro per coltura predisposte da ciascuna regione.

Peraltro, la stessa attività agricola non è sempre di facile definizione in relazione a ciò che è previsto dalla documentazione regionale, quando si consideri la prestazione di lavoro effettiva che viene eseguita dai vari lavoratori subordinati.

Un’analisi complicata

L’analisi risulta ancora più complessa a causa della presenza di circolari specifiche che non di rado fanno riferimento a una verifica caso per caso; esse, inoltre, non sempre sono in grado di dare conto delle tante attività che vanno a comporre l’occupazione agricola.

calcolo giornate agricolturaNello specifico le difficoltà crescono in presenza delle attività connesse. Diverse misure di sostegno a favore dell’agricoltura sono state introdotte con il Decreto-legge Sostegni Bis, con riferimento in particolare per il comparto agrituristico.

In questo settore sono state introdotte delle novità di carattere legislativo che hanno lo scopo di aumentare l’occupazione in un ambito che, al pari di altri, è stato colpito in misura significativa dalla crisi che si è innescata dopo la pandemia da coronavirus. A proposito di occupazione: cliccando qui è possibile scoprire diverse offerte di lavoro nel settore.

L’articolo 68 del decreto

L’articolo 68 del decreto in questione è intervenuto per modificare la legge 96 del 2006 relativa agli agriturismi. Il comma 10, in particolare, prevede che debbano essere ritenuti lavoratori agricoli gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica anche in relazione alla valutazione del rapporto di connessione che c’è fra l’attività agricola e quella agrituristica.

Invece il comma 11 dispone che non c’è bisogno, per valutare il requisito della correlazione tra agriturismo e attività agricola, di fare riferimento al tempo di lavoro che è necessario per lo svolgimento delle attività agrituristiche e agricole.

Le modifiche apportate

Per capire in maniera più approfondita il valore delle modifiche che sono state introdotte con il DL Sostegni Bis, è importante fornire un contesto sia alla nozione di fabbisogno di manodopera che alla disciplina dell’agriturismo.

L’ordinamento del nostro Paese disciplina l’agriturismo attraverso la legge n. 96 del 2006 in cui si definiscono le attività agrituristiche come attività di ospitalità e di ricezione che vengono svolte dagli imprenditori agricoli, sia in associazione gli uni con gli altri che in forma di società di persone o di capitali.

Questo avviene con l’uso della propria azienda in connessione con le attività di allevamento di animali, di silvicoltura o di coltivazione del fondo, su cui non deve prevalere l’attività agrituristica.

Gli addetti all’agriturismo

Nel novero degli addetti all’agriturismo potenziali rientrano gli imprenditori agricoli e i loro familiari, così come i lavoratori dipendenti, a prescindere dal fatto che abbiano un contratto a tempo parziale, a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Si tratta di lavoratori agricoli, considerati tali dal punto di vista della disciplina fiscale, assicurativa e previdenziale in vigore. È possibile ricorrere a soggetti esterni unicamente per lo svolgimento di servizi e attività complementari.

Fra le attività agrituristiche sono incluse l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e la somministrazione di bevande e di pasti che vengono ottenuti soprattutto da prodotti di aziende agricole della zona o da prodotti propri: per esempio i prodotti alcolici o superalcolici, con riferimento in particolare ai prodotti tipici e a quelli con i marchi IGP, DOP, IGT, DOC e DOCG, che fanno parte della lista nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

È un’attività agrituristica anche l’organizzazione di attività di pratica sportiva, didattiche, culturali, di ippoturismo, ricreative, di escursionismo, anche al di fuori della proprietà ed eventualmente con convenzioni con gli enti locali; lo stesso dicasi per la concessione di ospitalità in spazi aperti o in alloggi che sono riservati alla sosta di campeggiatori.

I compiti delle regioni

Come si è accennato, è necessario che vi sia una correlazione fra l’attività agricola e quella agrituristica, con la prima che deve essere sempre prevalente.

L’ordinamento a questo scopo delega alle regioni l’impegno di prevedere gli obblighi, i limiti e i criteri per l’esecuzione dell’attività agrituristica e per la conservazione del rapporto di correlazione fra le attività. Tra tali criteri non è più compreso il tempo di lavoro necessario.