In Italia, in relazione all’oggetto dell’attività svolta in una determinata impresa, vengono distinti l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale.
A sancire questa distinzione è il codice civile.
Le differenze tra queste due categorie imprenditoriali sono molto consistenti. Una tra queste riguarda il trattamento di favore riservato all’imprenditore agricolo (disciplinato dall’art. 2135 del codice civile), che si vede riconosciute le norme di base previste per la figura dell’imprenditore in generale (descritto dall’art. 2082 del codice civile, in cui si afferma che è imprenditore colui che esercita un’attività economica con lo scopo di produrre o scambiare beni e servizi).
Al contrario, l’imprenditore commerciale (disciplinato dall’art. 2195 del codice civile) deve sottostare a norme più rigorose. Infatti è tenuto a iscrivere la sua attività nel registro delle imprese, e deve occuparsi anche delle scritture contabili, in quanto è assoggettato al fallimento e ad altre tipologie di procedure di tipo concorsuale (quelle che puntano a offrire una soluzione allo stato di crisi di un’impresa commerciale, regolamentando il rapporto con i creditori).
Le scritture contabili offrono una serie di informazioni sui movimenti economici e finanziari di una determinata azienda, in modo tale da valutarne l’andamento della sua gestione.
Per capire chi è l’imprenditore agricolo e chi è l’imprenditore commerciale, in modo da comprenderne le differenze, invitiamo a proseguire la lettura del presente articolo, a partire dal prossimo paragrafo.
L’imprenditore agricolo: chi è
Per legge, l’imprenditore agricolo è colui che si occupa di questioni attinenti alle attività agricole, e alle operazioni strettamente connesse a quelle agricole.
Le attività agricole essenziali, cioè quelle propriamente intese, sono così distinte:
- Coltivazione di un fondo: oltre all’attività in questione intesa in senso stretto, vengono fatte rientrare in tale categoria anche la coltivazione dei funghi, le coltivazioni fuori terra in generale, l’orticoltura, la floricoltura e le coltivazioni nei vivai e in serra.
- Selvicoltura: prevede la cura del bosco, la sua gestione, e il ricavarne prodotti, come per esempio il legname. Se l’attività complessiva esercitata nel bosco non ne contempla anche la cura, allora per legge non si può parlare di agricoltura.
- Allevamento di animali: concetto che non si riferisce solo agli animali allevati sul fondo, ma anche a quelli da cortile, a quelli da pelliccia, ai cavalli da corsa, alle api. Inoltre, è considerato agricoltura anche l’allevamento di cani e gatti in cui sono previsti processi di selezione e addestramento.
Degno di menzione è anche il fatto che l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo.
Tra le attività agricole possono essere comprese anche quelle per connessione. Si tratta di attività che sono strettamente connesse a quelle agricole, anche se si tratta di pratiche commerciali.
Sono da ritenersi attività connesse quelle che, ad esempio, riguardano la produzione dei vini e dei formaggi, ma anche l’agriturismo.
Infatti, si tratta di pratiche che riguardano la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di beni derivati in prevalenza da un’attività agricola essenziale, ma anche di attività che offrono beni e servizi usando in prevalenza risorse e attrezzature normalmente impiegate per le pratiche agricole essenziali.
L’imprenditore commerciale: chi è
Si possono intendere commerciali tutte quelle attività che non sono incluse in quelle di tipo agricolo. Tuttavia, l’articolo 2195 del codice civile offre proprio un elenco di pratiche che, se esercitate presso un’azienda, qualificano l’imprenditore di tale azienda come commerciale.
Tali attività sono quelle di tipo industriale volte alla produzione di beni e servizi. Ma anche quelle di intermediazione tra soggetti per la circolazione dei beni. Inoltre, sono incluse anche le attività di trasporto per aria, terra e acqua. In più, sono considerate commerciali anche le attività bancarie e assicurative.
Infine, anche le attività ausiliarie a quelle appena menzionate sono ritenute di tipo commerciale.
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